Art. 20.
(Decreti legislativi di attuazione dello Statuto).

      1. Con decreti legislativi, adottati dal Governo, sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla commissione paritetica di cui al comma 2, sono stabilite le norme di attuazione del presente Statuto.

 

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      2. La commissione paritetica è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dal consiglio della regione. Il presidente della commissione è scelto dalla regione fra i componenti di nomina regionale.
      3. La commissione paritetica è la sede permanente di concertazione tra lo Stato e la regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi della regione stessa.
      4. La commissione paritetica esercita in particolare le seguenti competenze:

          a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione del presente Statuto;

          b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla regione;

          c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del prefetto in capo alla regione;

          d) svolge funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la regione e lo Stato, secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

      5. Con decreti legislativi di attuazione del presente Statuto sono disciplinate le procedure e i tempi per lo svolgimento delle competenze di cui al comma 4, con particolare riguardo alla definizione dei termini per l'acquisizione dei pareri obbligatori da parte dell'amministrazione statale e l'individuazione di forme di silenzio-assenso per il rilascio dei medesimi.